Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 261 parole tolte, 29 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quali appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositanti a risparmio e detentori di conto-cheque che, al momento della conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), avevano la loro ordinaria residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel tempo non l'hanno abbandonata. Un cambiamento temporaneo della dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede). Per depositanti a risparmio e detentori del conto-check che dopo il termine suindicato hanno trasferito la propria residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello di un altro eccettuata l'Austria, e' decisiva per l'assunzione dei loro crediti la loro cittadinanza alla data in vigore di questa Convenzione.
tolto: Per succursali di istituti di credito e di imprese d'ogni specie, per amministrazioni di proprieta' fondiarie e simili, va considerato come sede il loro luogo di esercizio.
tolto: Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza (sede) in un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco e di la' si sono trasferiti nello Stato di pertinenza o sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate nella parte seconda della presente Convenzione.
tolto: Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa postale di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati Contraenti si riservano il diritto di non riconoscere o di riconoscere solo in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), in quanto l'aumento non derivi da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti di un credito spettante allo stesso istituto nazionale.aggiunto: Convenzione Cassa postale di risparmio in Vienna-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art2 · fonte del testo