Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 375 parole tolte, 22 parole aggiunte in 21 capoversi.
Convenzione tolto: fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, concernente il ritiro dei crediti e depositi dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Viennatolto: .
tolto: L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei credili e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
tolto: Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:
tolto: il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
tolto: il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. Il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;
tolto: Il Capo dello Stato polacco:
tolto: il signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco, a Roma;
tolto: Sua Maesta' il Re di Romania:
tolto: il signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;
tolto: Sua Maesta' il Re dei serbi, croati e sloveni:
tolto: il signor Ottokar Rybar, ex deputato;
tolto: i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Gli Stati contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'anteriore Impero d'Austria o che sono sorti dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa postale di risparmio in Vienna, che spettano ai loro appartenenti, come pure di quelli che spettano ad autorita', uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa postale di risparmio fuori della Repubblica d'Austria sul territorio di detti Stati.
tolto: I crediti non assunti dagli altri Stati contraenti vengono assunti dall'Austria.
tolto: Ciascuno degli Stati suaccennati incarichera' uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa Convenzione.
tolto: La presente Convenzione non si applica a crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa postale di risparmio in Vienna.
tolto: Sara' considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, l'ultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrera' in vigore a sensi dell'art. 20.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~art1 · fonte del testo