- 1)Qualsiasi nave battente bandiere di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potra' esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a cio' abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovra' unicamente tendere a verificare:
- a)che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale stazzatura (1969) ancor valido;
- b)che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.
- 2)Tale ispezione non dovra' in alcun modo causare ritardi alla nave.
- 3)Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969) tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovra' esserne immediatamente informato.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
