• 1)Qualsiasi nave battente bandiere di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potra' esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a cio' abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovra' unicamente tendere a verificare:
  • a)che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale stazzatura (1969) ancor valido;
  • b)che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.
  • 2)Tale ispezione non dovra' in alcun modo causare ritardi alla nave.
  • 3)Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969) tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovra' esserne immediatamente informato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art12 · fonte su Normattiva