- 1)Qualsiasi Governo contraente potra' sempre denunciare la presente convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.
- 2)La denuncia dovra' effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, la quale dovra' renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.
- 3)La denuncia sortira' effetto a un anno dalla data in cui sara' stata notificata all'Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.
Testo vigente dal 28 gennaio 1974
