• 1)Qualsiasi Governo contraente potra' sempre denunciare la presente convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.
  • 2)La denuncia dovra' effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, la quale dovra' renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.
  • 3)La denuncia sortira' effetto a un anno dalla data in cui sara' stata notificata all'Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art19 · fonte su Normattiva