[1]Articolo VII Denuncia

[2]1. Una Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la scadenza del quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quella Parte. 2. La denuncia si dovra' effettuare mediante il deposito di un documento presso l'Organizzazione. Il Segretario generale informera' tutte le altre Parti contraenti della ricevuta del documento di denuncia e della data del suo deposito. 3. Una denuncia avra' effetto dopo un anno, o dopo un eventuale periodo piu' lungo specificato nel documento, dal momento del suo deposito.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artvii · fonte su Normattiva