[1]ARTICOLO VI. (Denuncia).

[2]1. - Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il presente Protocollo e' entrato in vigore per quella Parte. 2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 3. - Una denuncia avra' effetto dopo 1 anno, o dopo un periodo di tempo piu' lungo quale puo' essere specificato nello strumento di denuncia, dalla data in cui essa e' stata ricevuta dalla Segreteria generale dell'Organizzazione. 4. - Una denuncia della Convenzione da una Parte sara' considerata essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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