La presidenza del Consiglio di associazione e' esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza puo' essere abbreviata per decisione del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno. Esso puo' decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuita' di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. Il Consiglio di associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art24 · fonte su Normattiva