Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunita', e, dall'altro, di membri del Governo turco. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di associazione delibera all'unanimita'.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
