[1]Designazione congiunta

[2]1. Gli Stati Membri designano congiuntamente, utilizzando accordi scritti o intese equivalenti, i fornitori dei servizi del traffico aereo che forniranno i relativi servizi del traffico aereo all'interno delle porzioni di spazio a loro assegnate come rispettivi settori di competenza. 2. Gli Stati Membri si informano reciprocamente di ogni cambiamento che dovesse verificarsi in relazione a diritti ed obblighi dei fornitori dei servizi del traffico aereo designati a livello nazionale ed a ogni possibile cambiamento in termini di certificazione o stato legale dei fornitori di servizio del traffico aereo designati. 3. Gli Stati Membri informano congiuntamente la Commissione Europea, Comitato Cielo Unico e gli altri Stati Membri dell'Unione riguardo ogni decisione assunta sotto il presente Articolo concernente la designazione dei fornitori di servizi del traffico aereo. 4. I fornitori di servizi per la navigazione aerea autorizzati da parte di uno Stato Membro alla fornitura dei ANS senza la certificazione prevista dalla normativa Cielo Unico Europeo, dovranno essere notificati al Consiglio di Governo da parte dello Stato membro interessato. 5. Eventuali fornitori di servizi di traffico aereo non designati congiuntamente ai sensi del presente Articolo, sono notificati al Consiglio di Governo da parte della Stato membro interessato.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art10 · fonte su Normattiva