Art. 2 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Obiettivo dell'Accordo
[2]1. Obiettivo del presente Accordo e' la costituzione del blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo, nonche' la predisposizione di regole e procedure per la sua implementazione. 2. Il presente Accordo non prevede la creazione di un'organizzazione con personalita' legale internazionale.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
