Art. 3 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Estensione geografica ed applicabilita'
[2]1. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano agli spazi aerei relativi alle "regioni di informazioni di volo (FIR)" ed alle "regioni di informazioni di volo superiori (UIR)" assegnate agli Stati Membri dagli Accordi Regionali ICAO sulla Navigazione Aerea, come sotto identificati: - Athinai FIR; - Hellas UIR; - Nicosia FIR/UIR; - Milan FIR/UIR; - Rome FIR/UIR; - Brindisi FIR/UIR; and - Malta FIR/UIR. 2. L'applicabilita' del presente Accordo e' da considerarsi fatto salvo ogni diritto ed obbligo degli Stati Membri nei confronti della Convenzione di Chicago cosi' come nei confronti di ogni altro accordo internazionale vincolante.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
