[1]Investigazione di incidenti ed inconvenienti gravi

[2]1. Nell'eventualita' di un incidente o di un inconveniente grave, in accordo alla Convenzione di Chicago, che si manifesta nello spazio aereo al di sopra del territorio di uno Stato Membro o sotto la sua responsabilita' in accordo alle regole ICAO (riferito nel seguito come "lo Stato Membro in cui si manifesta l'evento") e controllato da un fornitore di servizi alla navigazione aerea diverso dal fornitore il cui principale luogo di operazioni e' collocato nel territorio dello Stato Membro in cui l'evento si e' sviluppato (riferito nel seguito come "Il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante"), lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante dovra' notificare tale evento senza ritardo e con i mezzi piu' appropriati alle autorita' competenti dello Stato Membro in cui l'evento si e' manifestato. La notifica dovra' avere lo stesso contenuto previsto per la notifica dell'Annesso 13 della Convenzione di Chicago. 2. Su richiesta, allo stato Membro in cui l'evento si e' manifestato o allo Stato che conduce l'investigazione in accordo all'Annesso 13 della Convenzione di Chicago, sono forniti, ed e' consentito l'accesso al materiale necessario da parte di ogni fornitore di servizi alla navigazione aerea interessato e di ogni autorita' competente dello Stato Membro in modo da permettere la conduzione di un'investigazione sull'incidente o sull' inconveniente grave. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante garantisce allo Stato che conduce l'investigazione, in accordo alla propria normativa nazionale, accesso a locali, strutture, materiali, personale, documentazione o qualsiasi altra informazione sul fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante e delle autorita' competenti. Le informazioni fornite non sono rese pubbliche e non sono utilizzate per fini diversi dall'inchiesta di sicurezza. 3. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante ha l'opportunita' di nominare un rappresentante accreditato che prenda parte all'investigazione. 4. Ogni Stato Membro che su richiesta dello Stato che conduce l'investigazione abbia fornito informazioni o accesso verso le proprie autorita' competenti a fornitori di servizi alla navigazione aerea, ha la possibilita' di nominare un rappresentante accreditato al fine di partecipare all'investigazione come previsto dall'Annesso 13 ICAO e dalla relativa normativa comunitaria e nazionale. Le autorita' competenti dello Stato che conducono l'investigazione consegnano la propria relazione finale di indagine nella lingua dello stato, assieme ad una traduzione in lingua inglese, unitamente ad ogni raccomandazione di sicurezza che scaturisca dall'investigazione, alle autorita' competenti dello Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, cosi' come, su richiesta, agli altri Stati Membri ed al BLUE MED Consiglio di Governo. 5. Il presente Articolo sostituisce ogni norma che regoli l'investigazione su incidenti o inconvenienti gravi in ogni accordo bilaterale esistente tra due Stati Membri in relazione alla fornitura dei servizi del traffico aereo.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art26 · fonte su Normattiva