[1]Responsabilita' Civile

[2]1. All'interno dello spazio aereo interessato, uno Stato Membro (di seguito "Stato Membro interessato") si impegna a rifondere ogni danno causato da un evento, conseguenza della fornitura di servizi transfrontalieri, nel caso in cui tale evento:

  • a)sia occorso all'interno dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio o sotto la propria responsabilita', in accordo alle regole ICAO; e
  • b)a conclusione di un appropriato procedimento giudiziario, sia stato definitivamente stabilito che tale danno e' stato causato per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea (di seguito identificato come "il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante") designato in conformita' con l'Articolo 9, o da parte di un suo rappresentante od ogni altro individuo operante in sua vece che non sia il fornitore, la cui sede principale di operazioni sia collocata all'interno del territorio dello Stato Membro interessato. 2. Nessuna azione diretta puo' essere intrapresa verso il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante o verso un suo rappresentante od ogni altro individuo che agisca in sua vece. 3. Il diritto di indennizzo descritto all'interno del paragrafo (1) e' considerato estinto se un'azione non viene intrapresa entro un periodo di due anni a decorrere dalla data del definitivo pronunciamento giudiziale, come descritto nel paragrafo (4). 4. L'indennizzo identificato nel paragrafo (1) puo' essere richiesto solamente in caso di danno che non sia gia' stato oggetto di indennizzo sulla base di un definitivo pronunciamento giudiziale, in accordo a specifiche normative e leggi nazionali o internazionali. Una decisione e' considerata definitiva nel caso che contro la stessa non possa essere piu' esperita alcuna impugnazione in accordo alle leggi e regolamentazioni nazionali e internazionali. 5. Le richieste di indennizzo identificate nel paragrafo (1) sono trattate con lo Stato Membro interessato. La richiesta e' considerata e regolata dall'autorita' competente in accordo alle pertinenti leggi e regolamentazioni nazionali dello Stato Membro interessato. Nel caso in cui sulla richiesta in oggetto non venga raggiunto alcun consenso, la disputa viene regolata dalla corte competente dello Stato Membro interessato, in accordo alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali. 6. Il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante rimborsa allo Stato Membro interessato qualsiasi indennizzo pagato o costi sostenuti a fronte di un danno causato da un proprio errore o da un errore procurato da un proprio rappresentante o da ogni altro individuo che agisca in sua vece. 7. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante assicura l'effettiva applicazione dei propri obblighi e, in caso di inadempimento del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, garantisce alla prima richiesta il rimborso allo Stato Membro interessato. 8. In caso di disputa riguardante il rimborso previsto dal paragrafo (7), lo Stato Membro interessato e' titolato a riportare tale disputa con lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, in regime di arbitrato, utilizzando le "Regole opzionali per l'arbitrato di dispute tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato". Il tribunale arbitrale applica le leggi ed i regolamenti dello Stato Membro interessato. 9. Nulla all'interno del presente Accordo vincola lo Stato Membro interessato e lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, dal concordare una divisione dei costi risultanti da un danno cosi' come identificato all'interno dell'Articolo 24 (2). 10. Nulla all'interno del presente Accordo influenza la possibilita' per uno Stato Membro o per il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, di ricorrere a propria volta contro un altro individuo o altre entita' operative. 11. Gli Stati Membri provvedono ad informarsi vicendevolmente alla ricezione di ogni informazione riguardante ogni richiesta di cui all'Articolo 24 (2) e non appena una richiesta viene definitivamente assolta. 12. I fornitori dei servizi del traffico aereo designati come da Articolo 14 del presente Accordo mantengono un'adeguata copertura per le responsabilita' derivanti dal presente Accordo, in modo da rendere operativi gli obblighi a loro assegnati all'interno del paragrafo (7) concernenti il rimborso dello Stato Membro interessato. 13. L'applicazione del presente Articolo avviene senza pregiudizio degli accordi internazionali relativi a danno causato dalle Forze Armate di uno Stato Membro nel territorio di un altro Stato Membro. 14. Il presente Articolo sostituisce ogni norma che governi la responsabilita' in ogni esistente accordo bilaterale tra due Stati Membri riguardante la fornitura di servizi di traffico aereo.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art25 · fonte su Normattiva