[1]Segnalazione di inconvenienti e diffusione delle informazioni

[2]1. Tutti gli Stati Membri dispongono di adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti, in conformita' con la normativa internazionale ed europea. 2. Gli Stati Membri assicurano che le informazioni riguardanti la sicurezza in BLUE MED vengano riportate, collezionate, protette, scambiate e diffuse in maniera adeguata. 3. Il solo obiettivo della segnalazione di eventi e' per la prevenzione di incidenti od inconvenienti e non l'attribuzione di responsabilita' o colpa.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96~accordo-relativo-all-istituzione-del-blocco-funzionale-di-sp-art27 · fonte su Normattiva