Art. 37 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Depositario
[2]1. Il Governo italiano ha il ruolo di Depositario del presente Accordo e dei suoi Allegati e ne conserva copia ufficiale. 2. Copia originale di ogni strumento di ratifica, recesso, conclusione o sospensione del presente Accordo e dell'accesso o del recesso di Partner Associati, e' conservata dal Depositario. 3. Il Depositario:
- a)Informa gli Stati Membri di: i. Ogni deposito di un documento di ratifica o di accesso con la data dello stesso; ii. La data di entrata in vigore del presente Accordo; iii. L'accettazione ed entrata in vigore di ogni variazione al presente Accordo; iv. Ogni richiesta da parte di uno Stato di accesso al presente Accordo; e v. Ogni recesso da parte di uno Stato Membro dal presente Accordo;
- b)Registra il presente Accordo ed ogni variazione successiva con l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile ed informa la Commissione Europea della data di entrata in vigore del presente Accordo e di ogni variazione successiva;
- c)Informa l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e la Commissione Europea di: i. Ogni accesso o ogni recesso dal presente Accordo con la data dello stesso; e ii. La sospensione o la conclusione del presente Accordo con la data dello stesso;
- d)Trasmette copie certificate del presente Accordo a tutti gli Stati Membri; e
- e)Svolge ogni altra funzione abituale per i Depositari.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
