Art. 4 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Requisiti di sovranita', sicurezza e difesa nazionale
[2]1. Il presente Accordo e' da considerarsi fatta salva la completa ed esclusiva sovranita' che gli Stati Membri esercitano sugli spazi aerei sovrastanti il loro rispettivo territorio. 2. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano fatto salvo ogni requisito nazionale inerente l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e gli interessi di difesa degli Stati Membri in relazione alle necessita' di sicurezza e difesa nazionale. 3. Ogni stato Membro puo' applicare qualsiasi misura ritenuta appropriata, includendo il diritto di ordinare a qualsiasi aeromobile di liberare il proprio spazio aereo nazionale, con l'intento di salvaguardare interessi essenziali di sicurezze e difesa. Tuttavia gli Stati Membri si impegnano a mettere in campo ogni azione al fine di informare gli altri Stati Membri e di minimizzare l'impatto sulle operazioni del FAB.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
