Art. 9 (Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED)
[1]Servizi per la navigazione aerea
[2]1. A norma dei termini e delle condizioni contenute nel presente Accordo, gli stati Membri si impegnano ad implementare il Concetto Operativo definito con il fine di facilitare una stretta cooperazione per la fornitura all'interno del FAB BLUE MED dei seguenti servizi per la navigazione aerea: (a) Servizi di Traffico Aereo (ATS); (b) Servizi di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza (CNS); (c) Servizi Meteorologici (MET); e (d) Servizi di Informazioni Aeronautiche (AIS). 2. Gli Stati Membri incoraggiano una stretta cooperazione nella fornitura di servizi per la navigazione aerea e per l'utilizzo efficiente delle risorse e delle capacita' disponibili all'interno del FAB BLUE MED. 3. Il presente Accordo dovra' essere applicato fatte salve le disposizioni o gli accordi relativi alla fornitura dei servizi del traffico aereo tra uno Stato Membro ed una terza parte, gia' esistenti prima della firma del presente Accordo. Tali accordi preesistenti vengono notificati al "BLUE MED Governing Board" contestualmente alla firma del presente Accordo.
Testo vigente dal 11 luglio 2014
