[1]Pensioni

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questa Parte. Tuttavia, tali pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente se esse prevengono da tale Parte contraente. 2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte Contraente comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o regolamentato in conformita' con la legislazione di detta Parte Contraente.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96~accordo-art18 · fonte su Normattiva