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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

[9]Al 1° e 2° comma dell'articolo 1 sono sostituiti i seguenti:

[10]«I Consorzi volontari, comunque denominati o costituiti, i quali abbiano per oggetto la disciplina della produzione o della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo, o di rami fra loro connessi, di attivita' economica - ivi compresi i Consorzi che raggruppano aziende produttrici di servizi - oltre alle comunicazioni prescritte nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, sono tenuti a trasmettere annualmente alla Segreteria delle Corporazioni competenti copia dei loro bilanci, accompagnata da una relazione sull'attivita' svolta dal Consorzio con l'indicazione di tutti gli elementi (quali listini di prezzi, quantitativi di merce venduta, quote di produzione in relazione alla potenzialita' degli impianti) necessari per una completa valutazione dell'azione esercitata dal Consorzio per il conseguimento dei suoi fini.

[11]«Le Corporazioni possono, attraverso le Amministrazioni statali, alla cui vigilanza i Consorzi sono soggetti, chiedere ai Consorzi stessi o alle aziende consorziate, tutti quegli ulteriori dati tecnici od economici riferentisi all'andamento delle aziende nei rapporti di queste con i Consorzi».

[12]L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

[13]«Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Consorzi la cui attivita', a giudizio del Ministro per le corporazioni, non influisca sulla situazione della produzione o del mercato nazionale. «Esso non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse Amministrazioni dello Stato sui singoli Consorzi».

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 22 aprile 1937 - Anno XV.

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI - ROSSONI - DI REVEL - BENNI

[18]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 3 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-04-22;961~art1 · fonte del testo