[1]ARTICOLO II.

[2]Ai fini dell'articolo primo, l'espressione "tecniche di modifica dell'ambiente" indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica - grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali - della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera, ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artii · fonte su Normattiva