[1]ARTICOLO III.

[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano la utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione. 2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il piu' completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e della utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenuto debito conto delle necessita' delle regioni del mondo in via di sviluppo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artiii · fonte su Normattiva