Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale gia' esistenti, od appositamente istituita a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
