Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale gia' esistenti, od appositamente istituita a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art11 · fonte su Normattiva