Art. 51
[1]Organismi di ricerca per la programmazione
[2]La Regione puo' istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attivita' della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate. Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell'attivita' regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini la Regione puo' altresi' avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
