[1]Organismi di ricerca per la programmazione

[2]La Regione puo' istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attivita' della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate. Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell'attivita' regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini la Regione puo' altresi' avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art51 · fonte su Normattiva