Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi o gradi ottenuti in ogni istituto d'insegnamento superiore soggetto all'autorita' di uno Stato contraente anche se tale istituto fosse situato al di fuori del suo territorio.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art14 · fonte su Normattiva