Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrapresi, ai diplomi e gradi ottenuti in tutti gli istituti di insegnamento superiore sottoposti all'autorita' di uno Stato contraente anche qualora tali istituti siano situati fuori dal suo territorio, a condizione che le autorita' competenti dello Stato contraente nel quale l'istituto e' situato non sollevino obiezioni in proposito.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
