Nel titolo 11, sezione 2 della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 6-bis. Qualora, ai sensi della presente Convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilita' nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtu' della legislazione interna di detto Stato, e' anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilita'".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
