Art. 21 — Competenza
1. In qualsiasi lite relativa al trasporto merci, in virtu' della presente Convenzione, l'attore puo', a sua discrezione, intentare un procedimento dinnanzi a un tribunale competente secondo la legge dello Stato in cui il tribunale e' situato e sotto la cui giurisdizione rientra uno dei luoghi o porti qui di seguito specificati:
- a)sede principale del convenuto o, in difetto, sua residenza abituale;
- b)luogo ove il contratto e' stato stipulato, purche' il convenuto vi abbia una sede, una succursale od un'agenzia attraverso la quale il contratto sia stato stipulato;
- c)porto di imbarco o porto di sbarco;
- d)altro luogo all'uopo indicato nel contratto di trasporto via mare. 2. a) Indipendentemente dalle disposizioni precedenti del presente articolo, un'azione potra' essere intentata dinanzi ai tribunali di qualsiasi porto o luogo di uno Stato contraente ove la nave che effettui il trasporto o qualsiasi altra nave dello stesso proprietario e' stata pignorata conformemente alle norme applicabili della legislazione di tale Stato e del diritto internazionale. In tal caso, tuttavia, su richiesta del convenuto, l'attore dovra', a sua discrezione, portare il procedimento dinnanzi a una delle giurisdizioni contemplate al paragrafo 1 del presente articolo affinche' deliberi sull'istanza, ma il convenuto dovra' precedentemente fornire garanzie sufficienti ad assicurare il pagamento di qualsiasi somma aggiudicabile all'attore;
- b)il tribunale del porto o del luogo del pignoramento deliberera' se ed in che misura le garanzie fornite sono sufficienti. 3. Nessun procedimento giudiziario relativo al trasporto di merci in virtu' della presente Convenzione puo' essere promosso in luogo non specificato al paragrafo 1 o 2 del presente articolo. La disposizione di cui al presente paragrafo non pregiudica la competenza dei tribunali degli Stati contraenti per quanto concerne i provvedimenti provvisori o cautelativi. 4. a) Qualora un'azione sia stata intentata dinanzi ad un tribunale competente in virtu' del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, o qualora una sentenza sia stata emessa da tale tribunale, nessun nuovo procedimento potra' essere promosso fra le stesse parti e sullo stesso merito a meno che la sentenza del tribunale dinanzi al quale il primo procedimento e' stato intentato non sia esecutiva nel paese in cui il nuovo procedimento e' promosso;
- b)ai fini del presente articolo, i provvedimenti tendenti ad ottenere l'esecuzione di una sentenza non debbono considerarsi come promozione di un nuovo procedimento;
- c)ai fini del presente articolo, il rinvio di un procedimento dinanzi ad un altro tribunale dello stesso paese, o dinanzi ad un tribunale di un altro paese, conformemente alla lettera a), paragrafo 2, del presente articolo, non deve considerarsi come promozione di un nuovo procedimento. 5. Indipendentemente dalle disposizioni dei precedenti paragrafi, qualsiasi accordo concluso fra le parti per l'elezione del foro competente a seguito di controversia sorta sul contratto di trasporto via mare e' da ritenersi valido.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
