Dopo l'articolo 21 della Convenzione e' inserito un articolo 21 bis formulato come segue: 1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtu' della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli e' applicabile. 2. Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art6 · fonte su Normattiva