trimestrali
- 1)Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il consiglio attribuisce a ciascun membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffe' sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
- 2)A meno che il Consiglio non disponga altrimenti tali contingenti corrispondono, di norma, al 25% del contingente annuo di ciascun membro. Il consiglio puo' autorizzare la modifica dei contingenti trimestrali di due o piu' membri a condizione che cio' non modifichi a sua volta il contingente globale previsto per il trimestre di cui trattasi. Qualora, nel corso di un determinato trimestre, le esportazioni di un membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
- 3)Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per cio' che riguarda l'attuazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 33.
- 4)Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un membro esportatore consideri che il limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo puo' recare grave pregiudizio alla sua economia, il consiglio puo', su richiesta del membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per cio' che riguarda il mantenimento della stabilita' dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il consiglio autorizza un membro ad esportare piu' del 35% del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, piu' del 65% nel corso dei due primi trimestri e piu' dell'85% nel corso dei tre primi trimestri.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
