di base

  • 1)Ciascun membro esportatore ha diritto ad un contingente di base, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 35, i contingenti di base sono utilizzati per la ripartizione della quota fissa del contingente annuo, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 del predetto articolo.
  • 2)Entro e non oltre il 30 settembre 1984, il consiglio stabilira' i contingenti di base per un periodo di almeno due anni, con effetto dal 1 ottobre 1984. Prima che scada questo periodo, il consiglio stabilira', se necessario, i contingenti di base per il restante periodo di applicabilita' dell'Accordo.
  • 3)Ove il consiglio non riesca a stabilire contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2, e a meno che non decida altrimenti, i contingenti sono sospesi nonostante quanto e' disposto dall'articolo 33.
  • 4)Dopo la loro sospensione a norma del precedente paragrafo 3 i contingenti di base possono essere ripristinati in qualsiasi momento, non appena il consiglio li avra' stabiliti a termini del paragrafo 2, sempreche' siano soddisfatte le relative condizioni previste dall'articolo 33 per quanto si riferisce ai prezzi.
  • 5)Le disposizioni del presente articolo sono applicabili all'Angola alle condizioni di cui all'Allegato 1.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art30 · fonte su Normattiva