dei contingenti annui
- 1)Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 21, i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.
- 2)Tenuto conto della decisione presa in forza dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1 ottobre 1954, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene ripartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro puo' ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.
- 3)Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformita' del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
