[1]separata di territori designati

[2]Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di membro distinto.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art5 · fonte su Normattiva