[1]Partecipazione separata di territori designati

[2]Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento, per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell'Articolo 49, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art5 · fonte su Normattiva