[1]Partecipazione separata di territori designati
[2]Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento, per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell'Articolo 49, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
