separata di territori designati Ogni Parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni momento per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2) dell'Articolo 43, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio da essa designato tra quelli che rappresenta normalmente in campo internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano ed i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art5 · fonte su Normattiva