E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita' sono esercitate.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97~accordo-art17 · fonte su Normattiva