Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il beneficiario della pensione e' residente.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
