ACCORDO tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque. Con riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, e nell'intento di dar luogo ad iniziative comuni a difesa da fenomeni di inquinamento il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Collaborazione internazionale) 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nella lotta contro gli inquinamenti, provocati da incidenti, delle acque che segnano il confine o lo attraversano, tra il Cantone Ticino da una parte e le Regioni Piemonte e Lombardia dall'altra. 2. In caso di incidenti che comportano inquinamenti o pericolo di inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive alle acque precitate, gli Organi competenti di ognuna delle Parti contraenti possono chiedere a quelli dell'altra Parte adeguata collaborazione.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art1 · fonte su Normattiva