Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985
Art. 2 (Accordo) — Passaggio della frontiera
Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, gli organi (illeggibile) competenti dell'una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell'altra.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
