Art. 5 (Accordo) — Direzione delle operazioni
1. La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti autorita' della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette autorita' indicano al responsabile della squadra di intervento chiamata a collaborare, la persona alla quale e' affidata la direzione delle operazioni. 2. Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra di intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
