1. La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti autorita' della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette autorita' indicano al responsabile della squadra di intervento chiamata a collaborare, la persona alla quale e' affidata la direzione delle operazioni. 2. Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra di intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art5 · fonte su Normattiva