Direzione delle operazioni La direzione delle operazioni e' di competenza delle autorita' dello Stato richiedente. Le autorito' dello Stato richiedente menzionate al precedente articolo 3 indicano, al momento della formulazione della richiesta, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato offerente, senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione. Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato offerente sono comunicate unicamente ai capi di dette squadre; questi trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni. Le autorita' dello Stato richiedente offrono la debita protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato offerente. Al termine delle operazioni gli organi tecnici della parte offerente trasmettono agli organi tecnici della parte richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. Gli organi tecnici della parte richiedente trasmettono agli organi tecnici della parte offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art6 · fonte su Normattiva