Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985
Art. 6 (Accordo) — Libero accesso
Le squadre d'intervento hanno libero accesso ad ogni luogo in cui necessita la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
