1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non vietano alla Repubblica di Azerbaigian di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero dei residenti azeri. Dette restrizioni non si applicano alle filiali e consociate di societa' comunitarie. Le Parti decidono di consultarsi, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni monetarie, fiscali e finanziarie. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 6, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 5. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 6. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta azera a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Azerbaigian e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Azerbaigian per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Azerbaigian nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica di Azerbaigian in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Azerbaigian informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 7. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o nella Repubblica di Azerbaigian, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Testo vigente dal 16 aprile 1998
