mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;97~accordo-art13 · fonte su Normattiva