[1]Aspetti finanziari

[2]1. In relazione all'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi eventuale attivita' ad esso connessa, salvo quanto diversamente concordato, ciascun Paese sosterra' le spese di sua competenza, inclusi tutti i costi di trasporto da e verso il punto di entrata all'interno del Paese ospitante. 2. Per i programmi di addestramento di lunga durata, le Parti potranno concordare altre modalita' di finanziamento, se del caso laddove necessario e in funzione della disponibilita' di fondi. 3. Il Paese inviante sara' responsabile della corresponsione dei salari e delle indennita' al proprio personale e al personale addestrato nel periodo in cui avviene lo scambio. Tuttavia, il Paese ricevente potra', su richiesta del Paese inviante e con successivo rimborso da parte del Paese inviante nella valuta cambiaria estera, fornire a tale personale degli emolumenti permessi dalle norme del Paese inviante. 4. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art7 · fonte su Normattiva