[1]Per assicurare i seguiti attuativi del presente Protocollo Esecutivo delle intese raggiunte, e' istituita una Commissione Economica Bilaterale. Tale Commissione sara' presieduta: - per la parte italiana dal Direttore Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, e, per le materie di sua competenza, dal Direttore Generale competente del Ministero del Commercio con l'Estero; - per la parte argentina, dal Sottosegretario per i Negoziati Economici Internazionali con la partecipazione del Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto della Repubblica Argentina.

[2]Alla Commissione Economica Bilaterale sono demandati, specialmente, i seguenti compiti:

  • a)esaminare lo stato e le prospettive delle relazioni economiche bilaterali, con particolare riferimento all'andamento dell'interscambio commerciale ed al flusso degli investimenti;
  • b)determinare i settori prioritari, i progetti ed i programmi specifici che saranno segnalati alle Autorita' competenti delle due Parti per le determinazioni sulla loro promozione e sostegno in collaborazione con l'imprenditoria di entrambi i Paesi;
  • c)concordare azioni di promozione di investimenti reciproci e/o di investimenti comuni, alle quali potranno partecipare sia enti pubblici che soggetti privati;
  • d)definire ed indicare i mezzi e le risorse che possano facilitare lo sviluppo della cooperazione ed i contatti tra le imprese di entrambi i Paesi;
  • e)individuare e proporre azioni concertate in paesi terzi per l'esecuzione congiunta di progetti tra imprese e entita' economiche italiane ed argentine, compresa la possibilita' di cofinanziamenti;
  • f)studiare l'ampliamento e l'intensificazione delle relazioni di cooperazione economica di comune interesse;
  • g)esaminare altre forme di cooperazione ed incrementare, ove ritenuto opportuno, l'ammontare dei finanziamenti necessari;
  • h)scambiare informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, finanziarie, sanitarie, doganali e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi,
  • i)costituire i meccanismi ritenuti piu' opportuni per l'esecuzione dei progetti di cui all'Art. 2.

[3]Alle riunioni della Commissione Economica Bilaterale potranno essere invitati ad assistere esponenti degli ambienti imprenditoriali dei due Paesi. La Commissione Economica Bilaterale potra' costituire gruppi di lavoro addizionali per trattare singole questioni di attualita' e studiare azioni o proposte specifiche. La Commissione si riunira' alternativamente a Roma e a Buenos Aires con frequenza annuale, ovvero quando una delle Parti ne faccia richiesta e l'altra Parte vi acconsenta.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~protocollo-esecutivo-art8 · fonte su Normattiva