[1]E VALIDITA' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Brema il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA SVIZZERO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;74~accordo-art8 · fonte su Normattiva