[1]Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA NEL CAMPO DELLA DIFESA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, da qui in avanti denominati "Parti", richiamando l'Accordo di Cooperazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita firmato nella citta' militare di "Re Khaled" il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Shaban 1413H, decidono il rinnovo del suddetto Accordo in base al seguente articolato: - desiderose di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa; - convinte che tale cooperazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' industriali, tecnologiche e militari; Hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformita' con la normativa vigente nei due Paesi, nonche' con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale. L'attuazione del presente Accordo verra' affidata rispettivamente al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed al Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita:

[3]ARTICOLO 1 Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso: a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA., secondo le rispettive esigenze; b. scambio di visite per motivi di addestramento; c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte; e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Societa' produttrici dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo e dovra' conciliarsi con le esigenze di ciascuna Parte; g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Societa' interessate e tra le Societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi; h. fornitura di servizi di "Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sara' fornito sulla base di modalita' definite di volta in volta tra le Parti.

Testo vigente dal 30 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-10;97~accordo-art1 · fonte su Normattiva