[1]di piccoli quantitativi

[2]1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

  • a)in transito sul territorio di una delle Parti; o
  • b)originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2.

[3]2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

  • a)i quantitativi presentati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di piu' lotti distinti, non superi i 50 litri;
  • b)i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
  • ii)i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
  • iii)i quantitativi di proprieta' di privati che traslocano;
  • iv)i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
  • v)i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
  • vi)i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

[4]L'esenzione di cui alla lettera a) non puo' essere cumulata con una o piu' esenzioni di cui alla lettera b).

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art15 · fonte su Normattiva