[1]Commercializzazione di scorte preesistenti

[2]1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

[3]2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono piu' conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, puo' essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art16 · fonte su Normattiva