[1]d'applicazione

[2]Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

  • a)Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 31, 38 e 39, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 39, paragrafo 1), e l'articolo 45;
  • b)Titolo V (Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali):

[3]capitolo II (Stabilimento) Articoli da 50 a 54 e 56;

[4]capitolo III (Prestazione di servizi) Articoli 57, 58 e 59, paragrafi 2 e 3;

[5]capitolo IV (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) Articoli 60 e 61;

[6]capitolo V (Disposizioni generali) Articoli da 63 a 69;

  • c)titolo VI (Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

[7]Articolo 73, paragrafo 2 (diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale), e articolo 74, paragrafi 1, 2, primo comma, e da 3 a 6 (appalti pubblici).

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-6-art2 · fonte su Normattiva